Home / Atti e regolamenti / Solvency II Guidelines / Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario Stato dei presenti orientamenti comuni Il presente documento contiene orientamenti comuni emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (i «regolamenti AEV»). Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per essere conformi agli orientamenti. Gli orientamenti comuni presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a essere conformi a detti orientamenti comuni, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti comuni sono diretti principalmente agli istituti finanziari. Obblighi di notifica Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono essere conformi ai presenti orientamenti comuni, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni vanno inviate a compliance@eba.europa.eu, JointQHGuidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.jointcommittee@esma.europa.eu con il riferimento «JC/GL/2016/01». Sul sito web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche.

    Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario Stato dei presenti orientamenti comuni Il presente documento contiene orientamenti comuni emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (i «regolamenti AEV»). Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per essere conformi agli orientamenti. Gli orientamenti comuni presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a essere conformi a detti orientamenti comuni, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti comuni sono diretti principalmente agli istituti finanziari. Obblighi di notifica Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono essere conformi ai presenti orientamenti comuni, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni vanno inviate a compliance@eba.europa.eu, JointQHGuidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.jointcommittee@esma.europa.eu con il riferimento «JC/GL/2016/01». Sul sito web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche.

    Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario Stato dei presenti orientamenti comuni Il presente documento contiene orientamenti comuni emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (i «regolamenti AEV»). Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per essere conformi agli orientamenti. Gli orientamenti comuni presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a essere conformi a detti orientamenti comuni, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti comuni sono diretti principalmente agli istituti finanziari. Obblighi di notifica Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono essere conformi ai presenti orientamenti comuni, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni vanno inviate a compliance@eba.europa.eu, JointQHGuidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.jointcommittee@esma.europa.eu con il riferimento «JC/GL/2016/01». Sul sito web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche. PDF · guidelines/jc_qh_gls_it.pdf
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